Riabilitazione per i Protestati
 
Trascorsi dodici mesi, il debitore che ha eseguito il pagamento dell’effetto protestato e non ha subito altri protesti può richiedere la riabilitazione secondo l’articolo 17 L. 108/1996.
 
L’istanza deve essere presentata al Presidente del Tribunale e accordata dallo stesso con un decreto.
 
Il decreto pubblicato, permette alla Camera di Commercio di procedere con la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto presenti nel registro informatico dei protestati .