Il Protesto
 
L’ordinamento italiano regola il Protesto agli artt. 51-73 del R.D. e agli artt. 45-65 del R.D.
 
Il Protesto è il provvedimento che viene reso pubblico per il mancato pagamento di un titolo di credito alla sua scadenza.
 
Un pubblico ufficiale, come un notaio o un segretario comunale, accertano pubblicamente il rifiuto di pagamento del titolo di credito (cambiale o assegno) da parte del debitore.
 
Il provvedimento redatto dal notaio o dal segretario comunale è un atto pubblico e quindi essenziale per esercitare l’azione di regresso.